[1]Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

[2]Il Governo della Repubblica italiana, ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Desiderando stipulare una Convenzione Intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, Hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I

[4](1) Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono: (a) In Italia (da qui innanzi designate come "imposta italiana"); (i) l'imposta sul reddito dei terreni; (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati; (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (iv) l'imposta sui redditi agrari; (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito; e (vi) l'imposta sulle societa' per la parte applicata sul reddito e non sul capitale. (b) Nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (da qui innanzi designate come "imposta del Regno Unito"): l'imposta sul reddito (income tax), inclusa la sovrimposta (surtax) e l'imposta sui profitti (profits tax). (2) La presente Convenzione si applichera' anche ad ogni altra Imposta, avente carattere sostanzialmente simile, applicata in Italia o nel Regno Unito successivamente alla data della firma della presente Convenzione.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~arti · fonte del testo

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