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I redditi dei beni immobili, nonche' i profitti risultanti dall'alienazione di tali beni, non sono imponibili che nello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione "redditi dei beni immobili" comprende non soltanto i redditi che provengono dalla gestione, dal godimento o dalla utilizzazione diretta di beni immobili, comprese le miniere, i giacimenti ed ogni altra, risorsa naturale, ma anche i redditi ricavati, a qualunque titolo, dalla locazione, dall'affitto e da ogni altra concessione del diritto di godimento o di sfruttamento dei beni stessi.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958

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