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Tributario
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi, Conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956: Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni
Legge 13 marzo 1958, n. 280
- Aggiornato al
- 30 maggio 1958
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 62
- Art. 1Convenzione fra l'Italia e la Svezia, al fine di evitare le doppie imposizioni e di…
- Art. 2par. 1. Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono: A) Per quanto riguarda…
- Art. 3par. 1. Ai fini della presente Convenzione, la persona fisica sara' considerata…
- Art. 4I redditi dei beni immobili, nonche' i profitti risultanti dall'alienazione di tali beni…
- Art. 5par. 1. I redditi derivanti dalla gestione di un'impresa, attribuiti alla organizzazione…
- Art. 6par. 1. I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Stati contraenti…
- Art. 7Le imposte prelevate sui redditi derivanti dalla gestione di imprese di navigazione…
- Art. 8par. 1. Poiche' alla data della firma della presente Convenzione i dividendi attribuiti…
- Art. 9Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di…
- Art. 10par. 1. Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonche' le pensioni, versati…
- Art. 11par. 1. Al di fuori dei casi considerati nell'articolo 10, le remunerazioni relative ai…
- Art. 12I professori ed i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una…
- Art. 13Gli studenti e gli apprendisti aventi il domicilio in uno dei due Stati che si…
- Art. 14Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli…
- Art. 15Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio o sull'incremento del patrimonio, sono…
- Art. 16Quando, in base alle disposizioni della presente Convenzione, il contribuente di uno…
- Art. 17Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere…
- Art. 18par. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi…
- Art. 19par. 1. Le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno tutte le…
- Art. 20par. 1. Le autorita' fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire di comune…
- Art. 21Le autorita' fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto riguarda…
- Art. 22par. 1. La presente Convenzione sara' ratificata per quanto riguarda l'Italia, dal…
- Art. 23La presente Convenzione restera' in vigore per una durata indeterminata; ma ciascuno dei…
