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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attivita', nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988 · Legge 7 gennaio 1992, n. 28
- Aggiornato al
- 27 gennaio 1992
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Comandante Supremo Alleato…
- Art. 2del Centro Il Centro e' presentemente ubicato in LA SPEZIA, Italia. Qualsiasi cambio di…
- Art. 3del Personale del Centro il Governo Italiano dovra' essere informato in merito al numero…
- Art. 4' dei Beni Agendo nello spirito del paragrafo 2 dell'Articolo XI del Protocollo e…
- Art. 5' e privilegi del Personale di alto grado a. I membri di una Forza ed i componenti civili…
- Art. 6' legale a. La capacita' legale spetta a SACLANT ed a ogni altra persona da esso…
- Art. 7Le disposizioni del paragrafo 10 dell'Articolo VII dell'Accordo non si applicano per il…
- Art. 8Civile a. Il personale civile impiegato dal Centro consiste in personale civile…
- Art. 9per servizi a. Le prestazioni di terzi come appaltatori di servizi relativi alle…
- Art. 10per infrastrutture In caso di gara, il Centro inviera' al Ministero dell'Industria e…
- Art. 11di beni da fornitori Italiani Il Centro e' autorizzato ad acquistare beni sul mercato…
- Art. 12di beni da fornitori esteri a. In circostanze normali, il Centro acquistera' sul mercato…
- Art. 13di beni dismessi, rottami e materiale in surplus a. Il Centro avra' il diritto di…
- Art. 14Il Governo Italiano prestera' la propria collaborazione al fine di facilitare…
- Art. 15del Centro a. Il Governo Italiano si impegna a porre a disposizione del Centro, a titolo…
- Art. 16di tassazione a. Il Centro, alla stregua di similari istallazioni Governative Italiane…
- Art. 17Valutarie Il Centro puo' detenere monete e valute di ogni genere per la sua attivita'…
- Art. 18regolanti i Servizi Postali a. La corrispondenza del Centro ed oggetti postali ufficiali…
- Art. 19regolanti le Comunicazioni a. Il Centro puo' costruire, porre in essere ed usare quelle…
- Art. 20di circolazione automobilistiche e patenti di guida a. Il Centro e' autorizzato ad…
- Art. 21di entrata in vigore dell'Accordo Aggiunte e Variazioni, Sospensioni delle Disposizioni…
Altre partizioni dell’atto
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