di circolazione automobilistiche e patenti di guida a. Il Centro e' autorizzato ad apporre sui propri autoveicoli e su quelli del proprio personale avente diritto ai sensi dell'Articolo XI, paragafi 2, 6 ed 8 dell'"Accordo", le speciali targhe istituite per il Quartiere Generale della NATO ed il suo personale. b. Il Governo Italiano riconosce la validita' di tutte le patenti di guida civili e militari, rilasciate al personale militare ed ai dipendenti civili del Centro per conto dei Paesi Membri della NATO, qualora i veicoli stessi rechino: (i) targhe militari oppure (ii) le targhe speciali NATO menzionate nel precedente paragrafo a. del presente articolo, ancorche' i relativi veicoli circolino con targa civile italiana rilasciata a richiesta dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile secondo modalita' concordate in sede superiore. c. Quando la Patente automobilistica e' adoperata per guidare i veicoli descritti al punto (ii) del paragrafo b. di cui sopra, la stessa, qualora non sia redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana siglata dal Centro e recante l'indicazione della qualifica del titolare della Patente stessa. d. Il personale militare ed i dipendenti civili che prestano servizio al Centro e che posseggono solo una patente automobilistica militare possono ottenere una patente civile italiana per la guida dei veicoli della categoria B senza sostenere un esame, presentando alle apposite autorita' provinciali una dichiarazione della competente autorita' militare che il richiedente possiede una patente automobilistica militare.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28~accordo-art20 · fonte del testo

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