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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera, dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, portante modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da societa', istituti ed enti diversi dallo Stato, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 1, comma 1°, sono preposte le parole: «Per la durata della guerra e fino alla data che sara' stabilita con apposito provvedimento legislativo».
[10]Dopo l'art. 2, e' aggiunto il seguente:
[11]«Art. 3.
[12]L'imposta si applica anche ai frutti dei titoli nominativi, quando la nominativita' risalga a meno di quattro mesi dalla data di approvazione del bilancio, per le azioni, e dalla data di esigibilita' degli interessi, per le obbligazioni».
[13]L'art. 3 diventa art. 4.
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Dalla Zona di operazioni, addi' 18 aprile 1941-XIX
[16]VITTORIO EMANUELE
[17]Mussolini - Di Revel - Putzolu
[18]Visto:
[19](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[20]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 2 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
