Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato di importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Le autorita' suddette hanno la facolta' di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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