personale della Parte ospitata e' tenuto a rispettare la legislazione nazionale del Paese ospitante. La Parte ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale ospite. Ciononostante, le Autorita' della Parte ospite hanno diritto di giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi:

  • a)infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese ospite;
  • b)infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio. Nell'ipotesi di cui al punto b), la Parte ospite puo' rinunciare al proprio diritto di giurisdizione, notificando tale intenzione alla Parte ospitante e purche' quest'ultima acconsenta.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-09;276~accordo-art8 · fonte del testo

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