Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione. Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate, per quanto riguarda: a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine; b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio. Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorita' del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione, notificandolo alle autorita' del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

Testo vigente dal 30 gennaio 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-01-10;19~accordo-art8 · fonte del testo

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