[1]GIURISDIZIONE

[2]8.1 Le Autorita' del Paese ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione. 8.2 Ciononostante, le Autorita' del Paese d'origine avranno diritto di giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi: a. infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine; b. le infrazioni risaltanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione di ed in relazione con il servizio. 8.3 Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorita' del Paese d'origine potranno rinunciare alla giurisdizione che e' loro attribuita in priorita', notificandolo alle Autorita' del Paese ospitante.

Testo vigente dal 7 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;213~accordo-art8 · fonte del testo

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