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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi, con le seguenti modificazioni:
[8]All'art. 2, lettera c), alle parole: «il rendimento e quelle per promuovere gli studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro», sostituire le seguenti: «il rendimento, quelle per promuovere gli studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro e quelle per provvedimenti od opere di assistenza degli operai o delle loro famiglie».
[9]All'art. 4 sostituire il seguente:
[10]«La differenza accertata in sede di rendiconto consuntivo tra l'ammontare delle assegnazioni fatte al «Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale» e la somma complessiva delle spese sostenute a carico del bilancio stesso sara' destinata a formare un «fondo di riserva» con il quale si potra' provvedere ad integrare gli stanziamenti di quei capitoli le cui assegnazioni si fossero manifestate insufficienti ai bisogni o a costituire assegnazioni di capitoli di nuova istituzione, intesi:
- a)alla costruzione di locali ad uso degli Uffici del lavoro portuale;
- b)alla sistemazione di impianti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento;
- c)a provvedimenti o ad opere di assistenza degli operai e delle loro famiglie».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 3 marzo 1932 - Anno X
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Mussolini - Ciano - Mosconi - Bottai.
[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 9 aprile 1932 al 16 dicembre 2009
