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[1]E' autorizzata la costituzione di «Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli».
[2]Tali Consorzi hanno lo scopo di istituire e gestire, nei maggiori centri ortofrutticoli della Sicilia e del Mezzogiorno d'Italia, magazzini e stabilimenti per la raccolta, deposito, pulitura, condizionatura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, prendendo gli accordi che la opportunita' pratica consigliasse, con le cooperative e le federazioni di cooperative aderenti alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, che si prefiggono i medesimi scopi. Essi possono altresi' assumere, presi opportuni accordi con gli enti anzidetti, servizi di commissione e spedizione, istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. Inoltre detti Consorzi possono compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare che abbia relazione e attinenza con lo scopo sovraindicato.
[3]La loro durata e' illimitata.
[4]I Consorzi hanno una propria personalita' giuridica e gestione autonoma.
[5]Sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.
[6]Art. 2.
[7]Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Camera agrumaria, l'Istituto nazionale per l'esportazione e la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori sono autorizzati a partecipare alla costituzione dei Consorzi di cui al precedente articolo con il conferimento di quota del capitale occorrente, indipendentemente dalle disposizioni delle loro leggi organiche e degli statuti, in base a deliberazione dei loro Consigli d'amministrazione e dei loro Comitati esecutivi e tecnici.
[8]Possono altresi' far parte dei Consorzi altri enti pubblici o aventi comunque fini di pubblica utilita', quando abbiano facolta' di farlo in base alle proprie disposizioni istituzionali, e la loro partecipazione sia approvata dall'assemblea del Consorzio.
[9]Art. 3.
[10]I Consorzi saranno costituiti con atto pubblico. Gli atti costitutivi sono ammessi a registrazione col pagamento della tassa fissa di registro di L. 10.
[11]Art. 4.
[12]Le norme per la organizzazione e l'amministrazione di ciascun Consorzio saranno stabilite in apposito statuto, che dovra' essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.
[13]Art. 5.
[14]Il presente decreto avra' effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
[15]Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[17]Data a Roma, addi' 29 novembre 1928 - Anno VII
[18]VITTORIO EMANUELE.
[19]Martelli - Mosconi.
[20]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
