Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009. 402 parole tolte, 20 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: E' autorizzata la costituzione di «Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli».
tolto: Tali Consorzi hanno lo scopo di istituire e gestire, nei maggiori centri ortofrutticoli della Sicilia e del Mezzogiorno d'Italia, magazzini e stabilimenti per la raccolta, deposito, pulitura, condizionatura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, prendendo gli accordi che la opportunita' pratica consigliasse, con le cooperative e le federazioni di cooperative aderenti alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, che si prefiggono i medesimi scopi. Essi possono altresi' assumere, presi opportuni accordi con gli enti anzidetti, servizi di commissione e spedizione, istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. Inoltre detti Consorzi possono compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare che abbia relazione e attinenza con lo scopo sovraindicato.
tolto: La loro durata e' illimitata.
tolto: I Consorzi hanno una propria personalita' giuridica e gestione autonoma.
tolto: Sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.
tolto: Art. 2.
tolto: Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Camera agrumaria, l'Istituto nazionale per l'esportazione e la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori sono autorizzati a partecipare alla costituzione dei Consorzi di cui al precedente articolo con il conferimento di quota del capitale occorrente, indipendentemente dalle disposizioni delle loro leggi organiche e degli statuti, in base a deliberazione dei loro Consigli d'amministrazione e dei loro Comitati esecutivi e tecnici.
tolto: Possono altresi' far parte dei Consorzi altri enti pubblici o aventi comunque fini di pubblica utilita', quando abbiano facolta' di farlo in base alle proprie disposizioni istituzionali, e la loro partecipazione sia approvata dall'assemblea del Consorzio.
tolto: Art. 3.
tolto: I Consorzi saranno costituiti con atto pubblico. Gli atti costitutivi sono ammessi a registrazione col pagamento della tassa fissa di registro di L. 10.
tolto: Art. 4.
tolto: Le norme per la organizzazione e l'amministrazione di ciascun Consorzio saranno stabilite in apposito statuto, che dovra' essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.
tolto: Art. 5.
tolto: Il presente decreto avra' effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
tolto: Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 29 novembre 1928 - Anno VII
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Martelli - Mosconi.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1928-11-29;2630~art1 · fonte del testo
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