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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988 · Legge 6 agosto 1991, n. 260
- Aggiornato al
- 17 agosto 1991
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1La Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela intendono regolare i rapporti tra i…
- Art. 2Campo di applicazione per materia 1. La presente convenzione si applica: A) Nella…
- Art. 3Campo di applicazione personale La presente convenzione si applica alle persone che sono…
- Art. 4Eguaglianza di trattamento I cittadini di uno Stato contraente ai quali si applica la…
- Art. 5Legislazione applicabile 1. I lavoratori cui si applica la presente convenzione sono…
- Art. 6Prestazioni ai residenti all'estero Le prestazioni in denaro dovute da uno Stato…
- Art. 7Totalizzazione 1. Ai fini della acquisizione, mantenimento o recupero del diritto a…
- Art. 8Calcolo delle pensioni 1. Se il diritto a pensione ai sensi della legislazione di uno…
- Art. 9Assicurazione volontaria o facoltativa Ai fini dell'applicazione e ammissione alla…
- Art. 10Le prestazioni economiche di malattia e maternita' sono a carico dell'istituzione…
- Art. 11Prestazioni nell'altro Stato 1. I lavoratori inviati nel territorio dell'altro Stato per…
- Art. 12Prestazioni per malattie professionali Se il lavoratore, vittima di una malattia…
- Art. 13Aggravamento di una malattia professionale In caso di aggravamento di una malattia…
- Art. 14Valutazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali pregresse Ai fini…
- Art. 15Assimilazione dei periodi di assicurazione Se la legislazione di uno Stato contraente…
- Art. 16Decorrenza dei diritti 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche…
- Art. 17Accordi amministrativi Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in…
- Art. 18Commissione mista 1. Se lo riterranno opportuno, le parti contraenti potranno istituire…
- Art. 19Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti si comunicano…
- Art. 20Pagamento delle prestazioni 1. Le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente…
- Art. 21Presentazione di domande, istanze, documenti e ricorsi 1. Le domande, istanze o ricorsi…
- Art. 22Perizie medico-legali 1. L'istituzione competente di uno Stato contraente, su richiesta…
- Art. 23Esenzioni e convalida di documenti 1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste…
- Art. 24Soluzione delle controversie Le controversie che possono nascere nell'interpretazione e…
- Art. 25Verifica e revisione Le parti contraenti convengono di verificare le condizioni di…
- Art. 26Ratifica, entrata in vigore, cessazione 1. La presente convenzione sara' ratificata da…
Altre partizioni dell’atto
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