Art. 18 (Convenzione)
Commissione mista 1. Se lo riterranno opportuno, le parti contraenti potranno istituire una commissione mista di esperti, composta da rappresentanti delle parti stesse, che avra' le seguenti funzioni:
- a)verificare l'applicazione della presente convenzione e degli accordi amministrativi;
- b)concordare e disporre tutti i procedimenti amministrativi e l'uso di formulari idonei per una maggiore efficacia, semplificazione e rapidita' nell'applicazione delle disposizioni menzionate;
- c)dare pareri alle autorita' competenti quando queste lo richiedono o di propria iniziativa, relativamente alla applicazione di detti atti;
- d)proporre ai rispettivi Governi, attraverso le autorita' competenti, le eventuali modifiche, miglioramenti e norme complementari degli atti citati, al fine di ottenere il costante aggiornamento e perfezionamento della normativa in vigore;
- e)realizzare ogni altra funzione relativa alla applicazione e alla interpretazione della convenzione. 2. La commissione mista potra' riunirsi in Italia o in Venezuela.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
