Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Protocollo
Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 · Legge 26 maggio 1978, n. 260
- Aggiornato al
- 7 giugno 1978
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 392
- Art. 1PROTOCOLLO RELATIVO ALLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E AL RICONOSCIMENTO DI DECISIONI…
- Art. 2Salvi gli articoli 4 e 5, il titolare di una domanda di brevetto europeo che ha il…
- Art. 3Salvi gli articoli 4 e 5, quando il titolare di una domanda di brevetto europeo non ha…
- Art. 4Se l'oggetto della domanda di brevetto europeo e' un'invenzione di un impiegato, fatto…
- Art. 5Se le parti in una controversia concernente il diritto all'ottenimento del brevetto…
- Art. 6Nei casi in cui non sono applicabili gli articoli 2, 3 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1…
- Art. 7Le giurisdizioni degli Stati contraenti adite per azioni di cui all'articolo 1 verificano…
- Art. 8Quando azioni aventi il medesimo oggetto e la medesima causa e concernenti le medesime…
- Art. 9Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, le decisioni passate in giudicato…
- Art. 10L'articolo 9, paragrafo 1, non e' applicabile se: a) il titolare di una domanda di…
- Art. 11Nelle relazioni tra Stati contraenti, le disposizioni del presente protocollo prevalgono…
- Art. 12I rappresentanti degli Stati contraenti e i loro supplenti, consiglieri o esperti godono…
- Art. 13Salve le disposizioni dell'articolo 6, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti…
- Art. 14Gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti: a) godono, anche dopo lo scioglimento dei…
- Art. 15Gli esperti che espletano funzioni per conto dell'Organizzazione o adempiono missioni per…
- Art. 16Nelle condizioni e secondo le modalita' che il Consiglio d'amministrazione fissa entro il…
- Art. 17Il Consiglio d'amministrazione determina le categorie di agenti ai quali sono applicabili…
- Art. 18L'Organizzazione e gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono esonerati da…
- Art. 19I privilegi e le immunita' previsti nel presente protocollo non sono stabiliti allo scopo…
- Art. 20L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati…
- Art. 21Ogni Stato contraente conserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti necessari…
- Art. 22Nessuno Stato contraente e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' di cui agli…
- Art. 23Ogni Stato contraente puo' sottoporre a un Tribunale arbitrale internazionale ogni…
- Art. 24Il Tribunale arbitrale di cui all'articolo 23 e' composto di tre membri: un arbitro…
- Art. 25Su decisione del Consiglio d'amministrazione, l'Organizzazione puo' concludere con uno o…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Protocollo». torna al corpo dell’atto
