• 1)I rappresentanti degli Stati contraenti e i loro supplenti, consiglieri o esperti godono, durante le riunioni del Consiglio d'amministrazione o di qualsiasi organo istituito da detto Consiglio, come anche durante i loro viaggi a destinazione del o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi e delle immunita' seguenti:
  • a)immunita' d'arresto o di detenzione come anche di sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di flagranza di reato;
  • b)immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi i loro scritti e le loro parole, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunita' non puo' essere pero' invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commesse da una delle persone citate, o in caso di danni provocati da un autoveicolo appartenente a una di dette persone o da essa condotto;
  • c)inviolabilita' di tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
  • d)diritto di scrivere in cifra e di ricevere documenti e scritti a mezzo corriere speciale o in valigie sigillate;
  • e)esenzione, per se' e per il coniuge, da ogni restrizione d'entrata e dalle formalita' di iscrizione degli stranieri;
  • f)le medesime facilitazioni per quanto concerne le norme monetarie o valutarie concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
  • 2)I privilegi e le immunita' sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1, non per loro vantaggio personale, bensi' per assicurare alle medesime la completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni in rapporto con l'Organizzazione. Di conseguenza, uno Stato contraente ha il dovere di sopprimere l'immunita' ogni qualvolta, a suo parere, l'immunita' intralcerebbe il corso della giustizia e nei casi in cui essa puo' essere soppressa senza compromettere gli scopi per i quali e' stata concessa.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art12 · fonte del testo

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