di esame internazionale

  • 1)Il rapporto di esame preliminare internazionale e' redatto entro il termine prescritto e nella forma prescritta.
  • 2)Il rapporto di esame preliminare internazionale non contiene dichiarazione alcuna circa la questione di sapere se l'invenzione, per la quale la protezione e' richiesta, e' o sembra essere brevettabile o no nei riguardi di una qualsiasi legislazione nazionale. Esso dichiara, fatto salvo il paragrafo 3, relativamente a ogni rivendicazione, se questa rivendicazione sembra soddisfare i criteri di novita', di attivita' inventiva (non evidenza) e di applicazione industriale, come definiti a fini dell'esame preliminare internazionale nell'articolo 33.1) a 4). Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla citazione dei documenti che sembrano comprovare il giudizio espresso e da tutte le spiegazioni che possono imporsi nella fattispecie. In questa dichiarazione devono essere ugualmente annesse le altre osservazioni previste dal regolamento d'esecuzione. 3-a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima, all'atto della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale, che una qualunque delle situazioni menzionate nell'articolo 34.4-a) esiste, essa ne fa stato nel rapporto indicando i motivi. Il rapporto non deve contenere alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 2).
  • b)Se esiste una delle situazioni menzionate nell'articolo 34.4-b), il rapporto di esame preliminare internazionale contiene, per le rivendicazioni in questione, l'indicazione prevista nel comma a) e, per le altre rivendicazioni, la dichiarazione indicata nel paragrafo 2).

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art35 · fonte del testo

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