preliminare internazionale

  • 1)L'oggetto dell'esame preliminare internazionale e' di formulare un giudizio preliminare e non impegnativo circa le questioni se l'invenzione per la quale la protezione e' richiesta sembra essere nuova, implicare un'attivita' inventiva (non essere evidente) ed essere atta ad avere applicazione industriale.
  • 2)Ai fini dell'esame preliminare internazionale, l'invenzione per la quale e' richiesta la protezione e' considerata come nuova se non si trovano anteriorita' nello stato della tecnica, come definito nel regolamento d'esecuzione.
  • 3)Ai fini dell'esame preliminare internazionale, si deve considerare che l'invenzione per la quale e' richiesta la protezione implica un'attivita' inventiva se, considerato lo stato della tecnica come definito nel regolamento d'esecuzione, essa non e' alla data pertinente prescritta, evidente per una persona esperta della materia.
  • 4)Ai fini dell'esame preliminare, internazionale, l'invenzione per la quale e' richiesta la protezione e' considerata come atta ad avere applicazione industriale se, conformemente alla sua natura, essa puo' essere prodotta o utilizzata (nel senso tecnologico) in un qualsiasi genere di industria. Il termine "industria" deve essere inteso nel senso piu' largo, come nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
  • 5)I criteri sopraesposti servono solo ai fini dell'esame preliminare internazionale. Ogni Stato contraente puo' applicare criteri supplementari o differenti per decidere se, in questo Stato, l'invenzione e' brevettabile o no.
  • 6)L'esame preliminare internazionale deve tener conto di tutti i documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale. Esso puo' prendere in considerazione qualsiasi altro documento considerato pertinente nella fattispecie.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art33 · fonte del testo

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