di esame preliminare internazionale

  • 1)A richiesta del depositante, la domanda internazionale viene sottoposta ad un esame preliminare internazionale in conformita' alle disposizioni che seguono e al regolamento d'esecuzione. 2-a) Ogni depositante che, ai sensi del regolamento d'esecuzione, e' domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II o e' un cittadino di tale Stato, e la cui domanda internazionale e' stata depositata presso l'ufficio ricevente di questo Stato o che agisce per conto di questo Stato, puo' presentare una richiesta di esame preliminare internazionale.
  • b)L'Assemblea puo' decidere di permettere alle persone autorizzate a depositare domande internazionali di presentare richieste di esame preliminare internazionale anche se sono domiciliate in uno Stato non contraente o non vincolato dal capitolo II o hanno la nazionalita' di tale Stato.
  • 3)La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere fatta separatamente dalla domanda internazionale. Essa deve contenere le indicazioni prescritte ed essere redatta nella lingua e nella forma prescritte. 4-a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve indicare lo o gli Stati contraenti ove il depositante intende utilizzare i risultati dell'esame preliminare internazionale ("Stati eletti"). Altri Stati contraenti possono essere eletti successivamente. Possono essere eletti soltanto Stati contraenti gia' designati conformemente all'articolo 4.
  • b)I depositanti di cui al paragrafo 2-a) possono eleggere qualsiasi Stato contraente vincolato dal capitolo II. I depositanti di cui al paragrafo 2-b) possono eleggere soltanto Stati contraenti vincolati dal capitolo II che si siano dichiarati disposti a essere eletti da tali depositanti.
  • 5)Per la richiesta di esame preliminare internazionale vanno versate, nel termine prescritto, le tasse prescritte. 6-a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata all'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale citata nell'articolo 32.
  • b)Ogni elezione successiva deve essere presentata all'Ufficio internazionale.
  • 7)Ogni ufficio eletto riceve notificazione della sua elezione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art31 · fonte del testo

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