tolto: Sono commissionari coloro che ricevono direttamente le derrate dai produttori e dagli importatori e ne effettuano immediatamente la vendita a nome proprio, per conto dei produttori e degli importatori stessi.
tolto: I Comuni formano il ruolo delle persone ammesse ad esercitare la funzione di commissionari, sia nei mercati di produzione che di consumo del pesce.
tolto: Per essere iscritti nel ruolo suddetto occorre possedere i seguenti requisiti:
tolto: a) eta' maggiore e godimento dei diritti civili e politici;
tolto: b) immunita' penale da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario e notoria moralita' da comprovarsi con certificato;
tolto: c) notoria correttezza commerciale attestata dal competente Consiglio provinciale dell'economia;
tolto: d) dichiarazione di osservare tutte le disposizioni che saranno stabilite dal Comune per regolare l'esercizio del mercato del pesce;
tolto: e) deposito di una cauzione, il cui ammontare sara' determinato da regolamenti comunali entro i limiti di L. 500 a L. 15,000 quale garanzia per l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera d).
tolto: Nel regolamento comunale sara' stabilito altresi' l'ammontare massimo della retribuzione che i commissionari avranno diritto a percepire, e che in ogni caso non potra' superare il 5 per cento dell'importo del pesce venduto.
tolto: Art. 6.
tolto: Per disposizione dei regolamenti comunali, potra', ove occorra, essere costituita una cassa del mercato per disimpegnare il servizio di tesoreria del mercato stesso ed a tale fine essere imposta sul pesce venduto una tassa non superiore all'1 per cento sui prezzi di vendita.
tolto: L'ordinamento ed il funzionamento della cassa saranno disciplinati con apposito regolamento interno. Nel regolamento saranno pure stabilite le norme per un esatto servizio di statistica.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 22 dicembre 1927 - Anno VI
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Belluzzo - Volpi - Ciano - Rocco - Giuriati.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 4 APRILE 1929, N. 927, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 LUGLIO 1929, N. 1367