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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce, con le seguenti modificazioni:

[8]Art. 5

[9]Sono commissionari coloro che ricevono direttamente le derrate dai produttori e dagli importatori e ne effettuano immediatamente la vendita a nome proprio, per conto dei produttori e degli importatori stessi.

[10]I Comuni formano il ruolo delle persone ammesse ad esercitare la funzione di commissionari, sia nei mercati di produzione che di consumo del pesce.

[11]Per essere iscritti nel ruolo suddetto occorre possedere i seguenti requisiti:

  • a)eta' maggiore e godimento dei diritti civili e politici;
  • b)immunita' penale da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario e notoria moralita' da comprovarsi con certificato;
  • c)notoria correttezza commerciale attestata dal competente Consiglio provinciale dell'economia;
  • d)dichiarazione di osservare tutte le disposizioni che saranno stabilite dal Comune per regolare l'esercizio del mercato del pesce;
  • e)deposito di una cauzione, il cui ammontare sara' determinato da regolamenti comunali entro i limiti di L. 500 a L. 15,000 quale garanzia per l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera d).

[12]Nel regolamento comunale sara' stabilito altresi' l'ammontare massimo della retribuzione che i commissionari avranno diritto a percepire, e che in ogni caso non potra' superare il 5 per cento dell'importo del pesce venduto.

[13]Art. 6.

[14]Per disposizione dei regolamenti comunali, potra', ove occorra, essere costituita una cassa del mercato per disimpegnare il servizio di tesoreria del mercato stesso ed a tale fine essere imposta sul pesce venduto una tassa non superiore all'1 per cento sui prezzi di vendita.

[15]L'ordinamento ed il funzionamento della cassa saranno disciplinati con apposito regolamento interno. Nel regolamento saranno pure stabilite le norme per un esatto servizio di statistica.

[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[17]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1927 - Anno VI

[18]VITTORIO EMANUELE.

[19]Mussolini - Belluzzo - Volpi - Ciano - Rocco - Giuriati.

[20]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1928 al 29 giugno 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-12-22;2586~art1 · fonte del testo

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