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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 · Legge 19 agosto 2003, n. 258
- Aggiornato al
- 15 settembre 2003
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA…
- Art. 2- Promozione e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera'…
- Art. 3- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Entrambe le Parti…
- Art. 4- Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle Parti…
- Art. 5- Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non…
- Art. 6- Rimpatrio di capitali, profitti e redditi 1. Ciascuna Parte Contraente, in conformita'…
- Art. 7- Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una…
- Art. 8- Procedure di trasferimento I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno…
- Art. 9- Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che…
- Art. 10- Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti 1. Le controversie che…
- Art. 11- Relazioni fra i Governi Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno…
- Art. 12- Applicazione di altre disposizioni 1. Se una materia e' disciplinata sia dal presente…
- Art. 13- Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione…
- Art. 14- Durata e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci…
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