[1]- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita

[2]1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e ai relativi redditi che ne derivano un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati da propri cittadini o investitori di Stati terzi e ai relativi redditi che derivano. 2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti si delinei un quadro giuridico in virtu' del quale agli investitori dell'altra Parte Contraente venga accordato un trattamento piu' favorevole rispetto a quello previsto dal presente Accordo, il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti si applichera' agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti ancora in essere. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente possa accordare agli investitori di Paesi terzi per effetto di una loro adesione ad un'Unione Doganale o Economica, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;258~accordo-art3 · fonte del testo

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