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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990 · Legge 14 luglio 1993, n. 258
- Aggiornato al
- 31 luglio 1993
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA SULLA EQUIPOLLENZA GENERALE DEI PERIODI DI…
- Art. 2Le Parti, qualora lo Stato rappresenti nel loro territorio l'autorita' competente in…
- Art. 3Parti, qualora nel loro territorio gli istituti di insegnamento superiore costituiscano…
- Art. 4disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni della…
- Art. 5La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e…
- Art. 6La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo…
- Art. 7Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del…
- Art. 8Ogni Stato puo', all'atto della firma oppure all'atto del deposito del suo strumento di…
- Art. 9Ogni Parte puo', in ogni tempo, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una…
- Art. 10Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' gli Stati membri del Consiglio…
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