1. Le Parti, qualora lo Stato rappresenti nel loro territorio l'autorita' competente in materia, riconoscono ogni periodo di studi effettuato da uno studente in un istituto di studi superiore di un altra Parte come equipollente ad un periodo analogo effettuato nel suo istituto di origine, a patto che: - un accordo preliminare sia stato concluso tra, da una parte, l'istituto superiore di origine oppure l'autorita' competente della Parte in cui questo istituto e' situato e, d'altra parte, l'istituto di studi superiore o l'Autorita' competente della Parte sul di cui territorio il periodo di studi e' stato effettuato; - le autorita' dell'istituto d'insegnamento superiore in cui il periodo di studi e' stato effettuato abbiano rilasciato allo studente un attestato comprovante che tale periodo di studi e' stato soddisfacentemente compiuto. 2. La durata del periodo di studi di cui al paragrafo precedente e' determinata dalle Autorita' competenti della Parte sul di cui territorio e' situato l'istituto d'insegnamento superiore di origine.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;258~convenzione-art2 · fonte del testo

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