[1]1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. In conformita' al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate di ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermare per iscritto e senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

  • a)il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
  • b)l'oggetto e i motivi della richiesta;
  • c)un breve resoconto della questione degli elementi di diritto e della natura del procedimento;
  • d)i nomi egli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

[2]4. La richiesta di seguire una particolare procedura, formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purche' in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative e amministrative della Parte Contraente udita. 5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 20 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 14 novembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255~accordo-art11 · fonte del testo

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