1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. In conformita' al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto e senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

  • a)il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
  • b)l'oggetto ed i motivi della richiesta,
  • c)un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
  • d)il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purche' in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 19 del presente Accordo, una lista di questi funzionari viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 7 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;160~accordo-art12 · fonte del testo

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