1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. In conformita' al presente Accordo, le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

  • a)il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
  • b)l'oggetto ed i motivi della richiesta,
  • c)un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento;
  • d)i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte purche' in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte adita. 5. Le informazioni e i dati di cui al presente Accordo sono comunicati ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al punto 2 dell'Articolo 20 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di una Parte a quella dell'altra Parte.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art11 · fonte del testo

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