[1]di una richiesta

[2]1. L'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto dovra' eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente. I funzionari competenti dello Stato Richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorita' giudiziaria dello Stato Richiesto rilascera' ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. La richiesta sara' eseguita in conformita' con le disposizioni del presente Trattato e con le leggi dello Stato Richiesto. Si dovranno osservare le modalita' indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato Richiesto.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art4 · fonte del testo

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