della richiesta 1. La richiesta di assistenza deve indicare: a. il nome dell'autorita' che conduce l'istruttoria o il procedimento penale cui la richiesta si riferisce; b. l'oggetto e la natura dell'istruttoria o del procedimento; c. una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere; e d. il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti. 2. La richiesta dovra' contenere, per quanto possibile e necessario: a. le informazioni disponibili sull'identita' e sul luogo in cui la persona ricercata puo' trovarsi; b. l'identita' e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita; c. l'identita' e il luogo in cui si trova la persona che puo' fornire prove; d. una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare; e. una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata; f. un elenco delle domande da porre; e g. una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta. 3. La richiesta dovra' contenere informazioni relative alle indennita' e alle spese cui avra' diritto la persona che e' chiamata a comparire nello Stato Richiedente. 4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art3 · fonte del testo

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