[1]e confisca di beni

[2]1. Le Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza nella misura permessa dai loro rispettivi ordinamenti, nel sequestro, immobilizzazione e confisca dei frutti e dei proventi dei reati. 2. La Parte Contraente che procedera' alla confisca dei profitti e dei beni ai sensi del presente articolo ne disporra' secondo la propria legge nazionale e le procedure amministrative. Ciascuna Parte potra' trasferire tutti o parte di tali proventi o beni, o i proventi derivanti dalla vendita, all'altra Parte nella misura consentita dai rispettivi ordinamenti giuridici alle condizioni eventualmente stabilite.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art18 · fonte del testo

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