[1]Allegato

[2]ALLEGATO TRATTATO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA REPUBBLICA ITALIANA DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

[3]ARTICOLO 1 Obbligo di concedere assistenza

[4]1. Le Parti Contraenti, su richiesta ed in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali. 1 bis.

  • a)L'assistenza giudiziaria e' concessa altresi' a un'autorita' amministrativa nazionale che indaga su una condotta, in conformita' degli specifici poteri amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo di perseguire penalmente detta condotta o di rinviare il caso alle autorita' preposte alle indagini o all'azione penale. L'assistenza giudiziaria puo' essere concessa anche ad altre autorita' amministrative nelle medesime circostanze. L'assistenza giudiziaria non e' disponibile per materie per le quali l'autorita' amministrativa prevede che non si proceda, a seconda dei casi, all'azione penale o al rinvio.
  • b)Le richieste di assistenza ai sensi del presente paragrafo saranno trasmesse tra le Autorita' Centrali designate conformemente all'Articolo 2 del presente Trattato, o tra le altre autorita' che le Autorita' Centrali concorderanno invece di designare quale canale alternativo di trasmissione. 2. Tale assistenza comprendera': a. ricerca di persone; b. notifica di documenti; c. produzione di documenti e di atti; d. esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro; e. escussione di testimoni; f. trasferimento di persone per rendere testimonianza; e g. sequestro e confisca di beni. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato Richiesto. 3. L'assistenza sara' prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato Richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato Richiesto abbia giurisdizione in casi simili. 4. Il presente Trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorita' delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art1 · fonte del testo

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