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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000 · Legge 19 agosto 2003, n. 247
- Aggiornato al
- 5 settembre 2003
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- 23
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- 27
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amministrazioni…
- Art. 3Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria…
- Art. 4Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla…
- Art. 5Le Amministrazioni doganali si assistono reciprocamente nei procedimenti che includono…
- Art. 6tecnica Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro assistenza tecnica in…
- Art. 7Di propria iniziativa o su richiesta le Amministrazioni doganali si forniscono…
- Art. 8Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni…
- Art. 9L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantiene una…
- Art. 10Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono…
- Art. 11Lo scambio di assistenza, prevista dal presente Accordo avviene direttamente tra le…
- Art. 12Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia…
- Art. 13Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale…
- Art. 14Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale fornisce…
- Art. 15Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale…
- Art. 16Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza…
- Art. 17Qualora dati personali vengano scambiati in conformita' al presente Accordo, le Parti…
- Art. 18L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di…
- Art. 19Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese…
- Art. 20Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare…
- Art. 21Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti cosi'…
- Art. 22Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di…
- Art. 23Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti…
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