1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere resi noti a organi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e a condizione che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo Articolo non si applicano ad informazioni riguardanti inflazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti. 4. Tuttavia, in ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano a che le informazioni le comunicazioni e i documenti ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione stessa. 5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla propria legge nazionale ai documenti e alle informazioni della stessa natura.

Testo vigente dal 5 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247~accordo-art16 · fonte del testo

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