[1]relative allo svolgimento di elezioni e referendum

[2]1. Il funzionario consolare e' competente a compiere le formalita' relative alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio alle elezioni ed ai referendum indetti da tale Stato. 2. Qualora, per consentire ai cittadini dello Stato d'invio di votare, vengano istituiti seggi elettorali nei locali dell'ufficio consolare per svolgere elezioni o referendum relativi agli organi istituzionali dello Stato d'invio, il funzionario consolare deve informarne ufficialmente le Autorita' della Circoscrizione consolare. Seggi elettorali supplementari possono essere istituiti al di fuori dei locali consolari a condizione che le Autorita' della Circoscrizione consolare lo consentano.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art53 · fonte del testo

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