[1]Firma; lingue; funzioni di depositario; notifiche

  • 1)a) Il presente Atto viene firmato in un solo esemplare originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede, e viene depositato presso il Direttore generale.
  • b)Il Direttore generale redige testi ufficiali del presente atto, previa consultazione dei Governi interessati ed entro i due mesi successivi alla firma del presente atto, nelle altre due lingue, spagnola e russa, in cui, accanto alle lingue di cui alla lettera a), sono stati firmati i testi facenti fede della Convenzione istitutiva della Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale.
  • c)Il Direttore generale, previa consultazione dei Governi interessati, redige testi ufficiali del presente Atto nelle lingue tedesca, araba, italiana e portoghese e in altre lingue che l'Assemblea puo' indicare.
  • 2)Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 dicembre 1977.
  • 3)a) Il Direttore generale autentica e trasmette due copie del testo firmato del presente Atto ai Governi di tutti i paesi dell'Unione particolare e, su richiesta, al Governo di qualsiasi altro paese.
  • b)Il Direttore generale autentica e trasmette due copie di ogni modifica del presente atto ai Governi di tutti i paesi dell'Unione particolare e su richiesta, al Governo di qualsiasi altro paese.
  • 4)Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso il Segretariato della Organizzazione delle Nazioni Unite.
  • 5)Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi parti della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale:
  • i)le firme apposte secondo il comma 1);
  • ii)il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 9.3);
  • iii)la data di entrata in vigore del presente Atto in base all'articolo 9.4) a);
  • iv)le accettazioni delle modifiche del presente Atto in base all'articolo 8.3);
  • v)le date in cui tali modifiche entrano in vigore;
  • vi)le denunce ricevute secondo l'articolo 12.

[2]IN FEDE Di CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto.

[3]FATTO a Ginevra il tredici maggio millenovecentosettantasette.

[4](Seguono le firme)

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;243~art14 · fonte del testo

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