[1]' secondo le quali i Paesi possono divenire parti dell'Accordo

[2]1. Qualsiasi Paese che faccia parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale puo' essere ammesso a far parte del presente Accordo:

  • i)con l'apposizione della firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure
  • ii)con il deposito di uno strumento di adesione. 2. Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 3. Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale. 4. L'alinea 3 non potra' in nessun caso essere interpretato come se implicasse il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di un qualunque Paese dell'Unione particolare della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale il presente Accordo e' reso applicabile da un altro Paese in virtu' del detto allinea.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;879~accordo-art12 · fonte del testo

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