[1]Aree di Cooperazione

[2]Al fine di consentire gli obiettivi del presente Accordo, le Parti promuoveranno la cooperazione nelle seguenti aree: 1. Prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici. 2. Studio, ricerca ed eventuale analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, ed eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento. 3. Costante e reciproco aggiornamento su fenomeni delittuosi legati al traffico illecito ed all'abuso di droga che possano in qualche modo interessare l'altra Parte. 4. Formazione ed addestramento del personale preposto alle attivita' antidroga. 5. Nuove metodologie tecnico/scientifiche e di investigazione per contrastare efficacemente il crimine organizzato internazionale dedito al traffico illecito di droghe, di precursori e sostanze chimiche di base. 6. Partecipazione a corsi, seminari, conferenze ed incontri su tematiche di reciproco interesse istituzionale. 7. Reciproco e costante aggiornamento sull'introduzione nei rispettivi Paesi di nuove norme e procedure operative in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droghe e precursori chimici, crimine organizzato, riciclaggio e reimpiego dei capitali di illecita provenienza, sequestro e confisca di beni e utilita'. 8. Qualunque altro ambito di reciproco interesse individuato e concordato tra le Parti.

Testo vigente dal 2 marzo 2015

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;13~accordo-di-cooperazione-art4 · fonte del testo

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