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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995 · Legge 1 luglio 1997, n. 225
- Aggiornato al
- 19 luglio 1997
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI HONG KONG PER LA…
- Art. 2e Protezione degli investimenti (1) Ciascuna Parte Contraente incoraggera' ad investire e…
- Art. 3degli investimenti (1) Ciascuna Parte Contraente, nella propria zona territoriale…
- Art. 4per perdite (1) Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano…
- Art. 5(1) Gli investitori dell'una o dell'altra Parte Contraente non saranno espropriati dei…
- Art. 6degli investimenti e dei proventi (1) Ciascuna Parte Contraente, per quanto riguarda gli…
- Art. 7(1) Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non…
- Art. 8(1) Nel caso in cui una Parte Contraente o l'ente designato da detta Parte effettui un…
- Art. 9Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno a qualsiasi investimento di un…
- Art. 10delle controversie relative agli investimenti Una controversia tra un investitore di una…
- Art. 11delle controversie tra le Parti Contraenti (1) Qualora sorga una controversia tra le…
- Art. 12in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data alla quale le…
- Art. 13e Cessazione (1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di quindici anni…
Altre partizioni dell’atto
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