ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI HONG KONG PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Hong Kong, debitamente autorizzato a concludere il presente accordo dal governo sovrano responsabile dei suoi affari esteri (qui di seguito denominati Parti Contraenti); Desiderando creare condizioni favorevoli per maggiori investimenti di una Parte Contraente nella zona territoriale dell'altra; Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione, fondati su accordi, di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale individuale e ad aumentare la reciproca prosperita'. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai sensi del presente Accordo: (1) il termine "zona territoriale" include: (a) per quanto riguarda Hong Kong: l'isola di Hong Kong, Kowloon ed i Nuovi Territori; (b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, oltre ai territori compresi entro i confini territoriali, le zone marittime sulle quali la Repubblica Italiana ha sovranita' o esercita diritti sovrani o giurisdizionali in conformita' con il diritto internazionale; (2) il termine "societa'" significa: (a) per quanto riguarda Hong Kong: persone giuridiche, societa' a responsabilita' limitata e illimitata, associazioni, costituite secondo la legislazione in vigore nella sua zona territoriale; (b) per quanto riguarda la Repubblica italiana: persone giuridiche, societa' a responsabilita' limitata e illimitata, fondazioni, associazioni ed enti pubblici aventi personalita' giuridica in base alla legislazione in vigore in qualunque parte della sua zona territoriale; (3) per "forze armate" s'intendono: (a) per quanto riguarda Hong Kong, le forze armate del governo sovrano responsabile degli affari esteri; (b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, le forze armate italiane; (4) Il termine "liberamente convertibile" significa libero da ogni controllo dei cambi valutari, e trasferibile all'estero in qualunque valuta; (5) il termine "investimento" significa ogni tipo di bene, di proprieta' o investito direttamente o indirettamente; in particolare, benche' non esclusivamente, esso include: (a) i beni mobili ed immobili ed ogni altro diritto di proprieta' come ipoteche, privilegi, pegni, o usufrutti; (b) azioni, titoli ed obbligazioni di una societa', i diritti che ne derivano ed ogni altra forma di partecipazione in una societa', comprese le joint ventures; (c) diritti sul denaro o altri beni o su ogni prestazione contrattuale avente carattere finanziario; (d) diritti di proprieta' intellettuale, procedimenti tecnici, avviamento-commerciale e know-how; (e) concessioni d'affari conferite conformemente alla legge o per contratto, comprese le concessioni di prospezione, di coltivazione, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali; Ogni modifica della forma nella quale i beni sono investiti non pregiudica la loro natura in quanto investimenti; (6) Il termine "investitori" significa: (a) per quanto riguarda Hong Kong: (i) le persone fisiche che hanno il diritto di risiedere nella sua zona territoriale; (ii) le societa' come definite al paragrafo 2 (a) del presente articolo; (b) per quanto riguarda la Repubblica italiana: (i) le persone fisiche di nazionalita' italiana; (ii) le societa' come definite al paragrafo 2(b) del presente articolo; (7) il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento ed in particolare, sebbene non esclusivamente, include i profitti, gli interessi, gli utili di capitale, i dividendi, le royalties e gli onorari o retribuzioni per l'assistenza ed i servizi tecnici.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;225~accordo-art1 · fonte del testo

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