1. Le autorita' competenti e le istituzioni delle Parti contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per il finanziamento del presente Accordo o per l'applicazione delle leggi di sicurezza sociale delle Parti contraenti, relativamente a questioni che insorgano nell'ambito del presente Accordo o delle suddette leggi. 2. Le autorita' competenti e le istituzioni delle Parti contraenti potranno eventualmente scambiarsi informarsi del genere previsto al precedente paragrafo 1 in relazione a persone che abbiano presentato domanda, o che ricevano una prestazione, e che non siano incluse nell'ambito di applicazione personale di cui all'articolo 3. 3. Le informazioni ricevute dall'autorita' competente o da una istituzione di una Parte contraente, ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, avranno lo stesso grado di riservatezza riconosciuto alle informazioni ottenute in base alle leggi di sicurezza sociale di tale autorita' (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano di questioni, ivi comprese la decisione di ricorsi, che potrebbero insorgere in base alle disposizioni del presente Accordo, o alle leggi di sicurezza sociale delle Parti contraenti, e potranno essere utilizzate unicamente per tali scopi. 4. In nessun caso le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 potranno essere interpretate ed applicate nel senso che impongano all'autorita' competente o all'istituzione di una Parte contraente l'obbligo di:

  • a)mettere in atto misure amministrative che costituiscano una deroga alle leggi ovvero alla prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte contraente; oppure
  • b)fornire particolari che non siano ottenibili in base alle leggi o seguendo la normale prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte contraente. 5. Salvo che esistano motivi ragionevoli per ritenere il contrario, tutte le informazioni ricevute da una autorita' competente o da una istituzione da parte dell'autorita' competente o dell'istituzione dell'altra Parte contraente saranno accettate come valide e veritiere. 6. Una Parte contraente non dovra' richiedere alcun compenso all'altra Parte contraente per servizi di natura amministrativa, compresi i servizi da essa resi in base all'articolo 19 all'altra Parte contraente in conformita' al presente Accordo, ma l'altra Parte contraente dovra' far fronte a qualsiasi spesa od onere ragionevole che derivi da tali servizi e che debba essere liquidato ad un'altra persona od organizzazione.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art20 · fonte del testo

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