1. Chiunque sia interessato da una determinazione, direttiva, decisione od approvazione, adottata od emanata dall'autorita' competente o dall'istituzione di una Parte contraente in relazione ad una questione dipendente dal presente Accordo, avra' diritto ad esperire presso gli organi giudiziari ed amministrativi di tale Parte contraente i ricorsi previsti dalle leggi di questa nei riguardi di detta determinazione, direttiva, decisione od approvazione. 2. I documenti relativi ai ricorsi presentati agli organi amministrativi di una Parte contraente, costituiti in base alle leggi o norme amministrative, ai fini previsti dalle leggi di sicurezza sociale di detta Parte contraente, possono essere presentati nel territorio dell'altra Parte contraente in conformita' alle disposizioni amministrative concordate in base all'articolo 19; i documenti in tal modo presentati verranno considerati come debitamente presentati ai sensi delle suddette leggi. 3. La data in cui un documento viene presentato nel territorio di una delle Parti contraenti, in conformita' con il precedente paragrafo 2, fara' fede ai fini della presentazione di tale documento nei termini stabiliti dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte contraente che trattera' il ricorso in questione.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art21 · fonte del testo

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