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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, riguardante l'obbligatorieta' dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti d'affitto dei fabbricati, con le seguenti modificazioni:

[8]Nel primo comma dell'articolo 1, alle parole: « entro il 31 dicembre 1935, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno », sono sostituite le seguenti: « entro il 25 gennaio 1936-XIV, e successivamente entro il 25 gennaio di ogni anno ».

[9]Dopo il primo comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente: « Nell'elenco da presentarsi entro il 25 gennaio 1936-XIV dovranno essere comprese non solo le locazioni e sub-locazioni stipulate, prorogate o rinnovate nell'anno 1935, ma anche quelle stipulate negli anni precedenti e tuttora in vigore al 31 dicembre 1935-XIV ».

[10]L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

[11]« Sono esenti dalle sopratasse e pene pecuniarie previste dalla legge di registro del bollo, coloro che entro il 20 gennaio 1936-XIV, paghino integralmente le tasse dovute e adempiano nello stesso termine alle relative formalita' stabilite dalle suddette leggi per quanto riguarda i contratti di locazione e di sub-locazione dei fabbricati indicati nel precedente articolo 1, contengano o meno costituzione di deposito cauzionale e qualunque sia la forma del pagamento del canone di locazione, incorsi in sopratasse e pene pecuniarie anteriormente al 31 dicembre 1935 ».

[12]Resta abrogato l'art. 13 del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412. Non e' ammesso rimborso delle sopratasse e pene pecuniarie eventualmente gia' pagate.

[13]All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:

[14]« I limiti di esenzione stabiliti dall'art. 42, allegato D, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, vengono elevati rispettivamente da lire centoventi a lire quattrocento all'anno per le locazioni di beni immobili e da lire centosessanta a lire seicento all'anno nel caso che trattisi di pigione per abitazione ».

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1935 - Anno XIV

[17]VITTORIO EMANUELE

[18]Mussolini - Di Revel

[19]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009

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