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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009. 397 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, riguardante l'obbligatorieta' dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti d'affitto dei fabbricati, con le seguenti modificazioni:

tolto: Nel primo comma dell'articolo 1, alle parole: « entro il 31 dicembre 1935, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno », sono sostituite le seguenti: « entro il 25 gennaio 1936-XIV, e successivamente entro il 25 gennaio di ogni anno ».

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: Dopo il primo comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente: « Nell'elenco da presentarsi entro il 25 gennaio 1936-XIV dovranno essere comprese non solo le locazioni e sub-locazioni stipulate, prorogate o rinnovate nell'anno 1935, ma anche quelle stipulate negli anni precedenti e tuttora in vigore al 31 dicembre 1935-XIV ».

tolto: L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

tolto: « Sono esenti dalle sopratasse e pene pecuniarie previste dalla legge di registro del bollo, coloro che entro il 20 gennaio 1936-XIV, paghino integralmente le tasse dovute e adempiano nello stesso termine alle relative formalita' stabilite dalle suddette leggi per quanto riguarda i contratti di locazione e di sub-locazione dei fabbricati indicati nel precedente articolo 1, contengano o meno costituzione di deposito cauzionale e qualunque sia la forma del pagamento del canone di locazione, incorsi in sopratasse e pene pecuniarie anteriormente al 31 dicembre 1935 ».

tolto: Resta abrogato l'art. 13 del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412. Non e' ammesso rimborso delle sopratasse e pene pecuniarie eventualmente gia' pagate.

tolto: All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:

tolto: « I limiti di esenzione stabiliti dall'art. 42, allegato D, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, vengono elevati rispettivamente da lire centoventi a lire quattrocento all'anno per le locazioni di beni immobili e da lire centosessanta a lire seicento all'anno nel caso che trattisi di pigione per abitazione ».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 30 dicembre 1935 - Anno XIV

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: Mussolini - Di Revel

tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1935-12-30;2247~art1 · fonte del testo

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