Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009. 397 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, riguardante l'obbligatorieta' dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti d'affitto dei fabbricati, con le seguenti modificazioni:
tolto: Nel primo comma dell'articolo 1, alle parole: « entro il 31 dicembre 1935, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno », sono sostituite le seguenti: « entro il 25 gennaio 1936-XIV, e successivamente entro il 25 gennaio di ogni anno ».
tolto: Dopo il primo comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente: « Nell'elenco da presentarsi entro il 25 gennaio 1936-XIV dovranno essere comprese non solo le locazioni e sub-locazioni stipulate, prorogate o rinnovate nell'anno 1935, ma anche quelle stipulate negli anni precedenti e tuttora in vigore al 31 dicembre 1935-XIV ».
tolto: L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
tolto: « Sono esenti dalle sopratasse e pene pecuniarie previste dalla legge di registro del bollo, coloro che entro il 20 gennaio 1936-XIV, paghino integralmente le tasse dovute e adempiano nello stesso termine alle relative formalita' stabilite dalle suddette leggi per quanto riguarda i contratti di locazione e di sub-locazione dei fabbricati indicati nel precedente articolo 1, contengano o meno costituzione di deposito cauzionale e qualunque sia la forma del pagamento del canone di locazione, incorsi in sopratasse e pene pecuniarie anteriormente al 31 dicembre 1935 ».
tolto: Resta abrogato l'art. 13 del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412. Non e' ammesso rimborso delle sopratasse e pene pecuniarie eventualmente gia' pagate.
tolto: All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
tolto: « I limiti di esenzione stabiliti dall'art. 42, allegato D, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, vengono elevati rispettivamente da lire centoventi a lire quattrocento all'anno per le locazioni di beni immobili e da lire centosessanta a lire seicento all'anno nel caso che trattisi di pigione per abitazione ».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 30 dicembre 1935 - Anno XIV
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1935-12-30;2247~art1 · fonte del testo
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