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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dai deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorieta' dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati, con le seguenti modificazioni:
[8]In fine al secondo comma dell'articolo 1, dopo le parole:
[9]« anticipate di locazione », sono aggiunte le altre: « e in ogni caso non oltre un anno dall'investimento ».
[10]Dopo il primo comma dell'art. 3 e' aggiunto il seguente:
[11]« Per i contratti di locazione e di sub-locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali l'investimento puo' essere fatto entro un anno da tale data, dovra' farsi riferimento, quanto al prezzo di compenso da prendere a base per il computo, alla data dell'atto separato o di quietanza con cui sara' offerta la prova dell'eseguito investimento ».
[12]Dopo il primo comma dell'art. 8 e' aggiunto il seguente:
[13]« Non si applicano del pari alle locazioni e sub-locazioni fatte alle Rappresentanze ed agli Agenti diplomatici e consolari esteri ».
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1935 - Anno XIV
[16]VITTORIO EMANUELE
[17]Mussolini - Solmi - Di Revel
[18]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009
