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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968
Legge 12 aprile 1973, n. 222
- Aggiornato al
- 23 maggio 1973
- Articoli
- 52
- Versioni storiche
- 54
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli…
- Art. 2La presente Convenzione si applica ai trasporti internazionali: a) degli ungulati…
- Art. 3Prima che gli animali vengano caricati in vista di un trasporto internazionale, essi…
- Art. 4Gli animali che si presume debbano figliare durante il trasporto o che abbiano figliato…
- Art. 5Il veterinario autorizzato del paese esportatore, del paese di transito o del paese…
- Art. 6Gli animali devono disporre di spazio sufficiente, e devono, salvo speciali…
- Art. 7Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, devono essere…
- Art. 8Un'attrezzatura appropriata, quali ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per…
- Art. 9Il pavimento dei veicoli o degli imballaggi deve essere sufficientemente solido da…
- Art. 10Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi…
- Art. 11Il guardiano o il mandatario del mittente e' tenuto ad accudire agli animali, ad…
- Art. 12Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono ricevere, il piu'…
- Art. 13animali devono essere caricati unicamente su veicoli o imballaggi accuratamente puliti. I…
- Art. 14Gli animali devono essere, nel minor tempo possibile, portati a destinazione ed i…
- Art. 15Allo scopo di accelerare l'adempimento delle formalita' al momento dell'importazione o…
- Art. 16Le localita' ove viene effettuato il controllo sanitario e dove si svolga traffico di…
- Art. 17Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali, deve essere munito di…
- Art. 18Gli ungulati devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli…
- Art. 19Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni, in modo…
- Art. 20Quando in fase alle disposizioni dell'articolo 7, occorra procedere alla separazione…
- Art. 21Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono…
- Art. 22I veicoli devono essere attrezzati in modo che gli animali non possano fuggire ed…
- Art. 23Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto…
- Art. 24I veicoli devono essere muniti di attrezzature soddisfacenti del tipo previsto…
- Art. 25L'attrezzatura dei battelli deve permettere il trasporto degli animali senza che essi…
- Art. 26Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in imballaggi…
- Art. 27Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.
- Art. 28Convenienti passerelle devono essere sistemate per consentire l'accesso ai recinti o agli…
- Art. 29I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali…
- Art. 30Tutte le parti del battello occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi…
- Art. 31Uno strumento del tipo approvato dall'autorita' competente deve essere disponibile a…
- Art. 32I battelli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti, prima della…
- Art. 33Devono essere prese le disposizioni del caso al fine di isolare, durante il viaggio, gli…
- Art. 34Le disposizioni contenute negli articoli da 25 a 33 non si applicano ai trasporti di…
- Art. 35Gli animali devono essere collocati in imballaggi o in stalli adatti alle specie…
- Art. 36Devono essere prese opportune precauzioni per evitare temperature troppo alte o troppo…
- Art. 37Uno strumento del tipo approvato dall'autorita' competente deve essere disponibile a…
- Art. 38Le disposizioni dei seguenti articoli del Capitolo II si applicano, con gli opportuni…
- Art. 39Gli animali malati o feriti non devono essere considerati idonei al viaggio. Gli animali…
- Art. 40Le disposizioni del presente Capitolo si applicano al trasporto di cani e gatti…
- Art. 41Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli che non superino le 24 ore ed…
- Art. 42Le disposizioni del presente Capitolo si applicano al trasporto dei mammiferi e dei…
- Art. 43Gli animali devono essere trasportati unicamente in veicoli o in imballaggi appositi sui…
- Art. 44I cervidi non devono essere trasportati nel periodo in cui le loro corna crescono, a meno…
- Art. 45Si dovra' accudire agli animali di cui al presente Capitolo in base alle istruzioni…
- Art. 46Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi, tenendo…
- Art. 47In caso di contestazione circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni…
- Art. 48La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa…
- Art. 49Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del…
- Art. 50Ogni Parte contraente puo', al momento della firma o all'atto del deposito del proprio…
- Art. 51La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte…
- Art. 52Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del…
