Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali, deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocita', nonche' muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe. Tali aperture devono essere tali da garantire la sicurezza agli animali ed impedire la loro fuga. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di asperita' e munite di anelli o sbarre situate ad un'altezza conveniente.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art17 · fonte del testo

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