1. In caso di contestazione circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le autorita' competenti delle Parti contraenti interessate procederanno a mutue consultazioni. Ogni Parte contraente notifichera' al Segretario generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli indirizzi di tali autorita'. 2. Se la controversia non ha potuto essere risolta in tal modo, verra', sottoposta, a richiesta di una o dell'altra parte, ad arbitrato. Ogni parte designa un arbitro e i due arbitri cosi' scelti designano un super-arbitro. Se una delle due parti in controversia non ha designato il proprio arbitro nei tre mesi che seguono la richiesta di arbitrato, detto arbitro verra' nominato a richiesta dell'altra parte in controversia dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel caso in cui tale arbitro sia cittadino di una delle due parti in controversia, tale funzione sara' assicurata dal vice Presidente della Corte o, se quest'ultimo e' cittadino di una delle parti in controversia, dal piu' anziano dei giudici della Corte che non sia cittadino di una delle due parti in controversia. Verra' eseguita la stessa procedura se gli arbitri non si accorderanno sulla scelta del super-arbitro. 3. Il tribunale arbitrale fissera' la propria procedura. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza. La sua decisione, che sara' basata sulla presente Convenzione, e' definitiva.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art47 · fonte del testo

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