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E' dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Commissario straordinario di Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili dandone comunicazione al CIPE, con l'indicazione del numero di alloggi realizzabili sulle aree stesse. Scaduto inutilmente tale termine, nei 10 giorni successivi provvede il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici. L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza delle opere da realizzare nonche' la revoca della concessione di aree assegnate a cooperative edilizie le quali non abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. Tale individuazione e' effettuata, in deroga alla vigente normativa urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e gli indici di edificabilita'. Nel caso in cui le aree individuate non siano comprese in strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non prescrivano indici di fabbricabilita', alle aree stesse viene attribuito l'indice di edificabilita' di 200 abitanti per ettaro. Tale ultimo indice, come quello previsto dagli strumenti urbanistici, puo' essere modificato dal CIPE su motivata richiesta del sindaco. Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate dal 70 per cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima. L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Entro 15 giorni dalla individuazione delle aree il sindaco procede, direttamente o a mezzo di un suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse. I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune e da pubblicarsi sui quotidiani a maggiore diffusione nell'area napoletana. Ai fini dell'occupazione delle aree il prefetto di Napoli, su semplice richiesta del sindaco o suo delegato, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.

Testo in vigore dal 18 maggio 1981 al 1 luglio 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 607/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    L'espropriato a norma della L.n. 219/1981, in materia di interventi nella zona di Napoli per gli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, puo`, proponendo opposizione alla stima, ottenere la quantificazione dell'indennita` di espropriazione in base al criterio di cui agli artt. 12 e 13 della L. n. 2892/1885, che e` conforme ai precetti della Costituzione. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80, comma sesto, L. 14 maggio 1981, n. 219 che, nel dettare norme in materia d'interventi statali per l'edilizia a Napoli, relativamente agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, prevede per gli espropriati la spettanza delle indennita` di cui alla L.n. 385/1980, maggiorate del 70%). - V. S. n. 15/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 80 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 · Art. 12 Per il risanamento della citta' di Napoli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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